Il Ministero della Salute ha emanato nei giorni scorsi una circolare per fare chiarezza sulla formazione dei medici competenti, evidenziando il fatto che "come tutte le figure professionali, il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto ai principi derivanti dalla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche". Il medico competente è infatti una figura professionale che valuta i rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori, collaborando con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione.
Sottolineando quindi l’importanza della formazione e dell’aggiornamento continuo di tutti i camici bianchi, fondamentale per allinearsi alle ultime novità scientifiche e per assicurare quindi ai propri pazienti le cure migliori, la circolare del Ministero fa il punto sull’educazione continua dei medici competenti. In particolare, viene evidenziata l’importanza per questi ultimi di acquisire tutti i crediti ECM previsti per il triennio in modo da poter continuare ad esercitare la professione. Se i medici competenti non acquisiscono tutti i crediti previsti per il triennio, infatti, vengono cancellati dall’elenco nazionale: "la cancellazione non consente di esercitare la funzione di medico competente poiché tutti gli atti posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’articolo 38, comma 3, sono illegittimi. Si ricorda, inoltre, che il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del decreto legislativo n. 81 del 2008".
Per i medici competenti, poi, "i crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”". Tale percentuale "non va calcolata sull’obbligo formativo standard di 150 crediti ma rispetto all’obbligo formativo individuale del professionista per il triennio". Infatti, i crediti mancanti alla scadenza del triennio possono essere recuperati entro l’anno successivo; quindi, "per il triennio formativo 2014-2016, il professionista ha tempo fino a tutto il 2017 per completare i crediti ECM" e dovrà presentare l’autocertificazione dell’avvenuto conseguimento dei crediti ECM entro il 15 gennaio 2018. In caso di crediti acquisiti nel 2017 come recupero del triennio formativo precedente, il professionista deve esplicitamente indicare l’intenzione di far valere quei crediti come recupero e non verranno poi conteggiati per il soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio di acquisizione. Come avvengono i controlli? Nel corso del triennio vengono effettuati a campione mentre, a fine triennio, i controlli sono sistematici su tutti gli iscritti all’elenco.
Tutto incluso GRATIS e senza impegno nel Club
I corsi FAD del nostro catalogo sono accreditati dal provider ECM 2506 Sanità In-Formazione.
L'ottenimento dei crediti è subordinato al completamento dei corsi e al superamento del test finale.
*Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Delibera Age.na.s. del 27/09/18