L'ECM (educazione continua in medicina) è il sistema attraverso il quale i professionisti sanitari si mantengono aggiornati. Un percorso di formazione prolungato nel tempo indispensabile per rispondere ai bisogni dei pazienti e alle tante esigenze del Servizio Sanitario, nonché per la propria crescita professionale. Ciò grazie all'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta, che chi lavora nella Sanità ha l'obbligo deontologico di maturare.
L'avvio del programma nazionale ECM risale al 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999, con l'introduzione dell'obbligo alla formazione continua per i professionisti della sanità. Il che, oltre a rappresentare un forte messaggio per tutti i professionisti, mira a un approccio più moderno allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.
Dal 1 gennaio 2008, con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, la gestione amministrativa del programma ECM e il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi di competenza del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S).
Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente, ovvero tutti quei professionisti sanitari che operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva.
Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, per i quali un aggiornamento costante è altrettanto importante. Il conseguimento dei crediti ECM è infatti una preziosa attestazione della propria costante riqualificazione professionale.
La commissione nazionale per la formazione continua, con delibera del 07/07/2016, ha:
L'obbligo formativo, stabilito con deliberazione della CNFC, è suddiviso in periodi di durata triennale e comporta l'acquisizione di 150 crediti formativi. Non sono previsti vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended); è stato però stabilito che per almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale il professionista ricorra ad eventi erogati da provider accreditati ECM. La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari
Altre limitazioni:
Nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro" il Decreto 81/2008 fissa il limite minimo dell'obbligo formativo al 70%. Pertanto, se ad esempio l'obbligo formativo standard è di 150 crediti nel triennio, il Decreto 81 impone ai medici del lavoro di conseguire almeno 105 crediti (pari al 70%) nella disciplina "Sicurezza nei luoghi di lavoro".
Se il medico, oltre alla medicina del lavoro, esercita anche una diversa disciplina medica, dovrà fare formazione anche per questa, fermo restando l'obbligo (seguendo l'esempio precedente) di 105 crediti in medicina del lavoro.
Nella determina della CNFC del 17/03/2013 vengono declinati:
ESONERI ANNUALI
In presenza di una delle situazioni sopra elencate, il medico è invitato ad inoltrare al COGEAPS la segnalazione del motivo che giustifica l'esonero o l'esenzione, precisando il periodo temporale di riferimento. In tal modo il COGEAPS potrà ricalcolare il debito formativo tenendo conto dei periodi da scomputare dal conteggio. Ricordiamo che, in presenza di più motivi di esonero o esenzione, i periodi si possono cumulare ma non sovrapporre.
L'anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l'ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all'anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale http://www.cogeaps.it .
Una volta effettuata la registrazione, è necessario profilare la propria attività professionale, integrare i dati mancanti e inserire eventuali motivi di esonero o esenzione. A questo punto sarà possibile verificare online il proprio debito formativo. Alla fine del triennio, una volta raggiunto il totale dei crediti previsto, sarà possibile ottenere da parte dell'Ordine la certificazione di compiuto assolvimento dell'obbligo formativo.
N.B. I dati relativi all'acquisizione dei crediti da parte di ciascun professionista sanitario vengono comunicati al Co.Ge.A.P.S dai singoli provider entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascun evento formativo, indipendentemente dal momento in cui l'evento è stato completato. Non bisogna quindi preoccuparsi se i crediti regolarmente acquisiti non sono registrati immediatamente.
Il Co.Ge.A.P.S. è l'organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, ai Collegi e alle rispettive Federazioni nazionali e alle Associazioni professionali, delegando a questi le funzioni di certificazione delle attività formative svolte. I Provider (cioè i soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), una volta concluso l'evento formativo accreditato, sono obbligati a inviare al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dalla fine dell'evento il flusso dei dati relativi ai partecipanti all'evento. In tal modo la banca dati del Co.Ge.A.P.S. risulta costantemente aggiornata.
Il dossier formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della sua coerenza rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione e al profilo di competenze nell'esercizio quotidiano della professione. Deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi rispetto allo sviluppo individuale desiderato. Costituisce insomma lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario – sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali – programma e verifica il proprio percorso formativo.
Oltre a rappresenta lo strumento migliore per rilevare i bisogni formativi del professionista, il dossier formativo contribuisce a indirizzare e qualificare l'offerta formativa dei provider. Gli obiettivi formativi dovranno essere utilizzati e chiaramente indicati in tutta evidenza dai provider nella programmazione dell'offerta formativa ECM.
Sul sito Co.Ge.A.P.S. ogni medico può volontariamente attivare il proprio dossier formativo. Il che equivale a dichiarare gli obiettivi formativi che si prefigge di raggiungere e che poi andranno riscontrati in base agli eventi effettivamente frequentati. Al termine del periodo di osservazione, sarà quindi possibile verificare da un lato i fabbisogni formativi attesi, dall'altro la formazione ricevuta. Il che consentirà di fornire – in primo luogo ai medici ma anche ai soggetti organizzatori di eventi formativi e agli Enti regolatori – informazioni utili ad orientare l'offerta formativa.
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest'ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
È riconosciuto il 100% dei crediti formativi fino ad un massimo di 50 per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF. La formazione individuale svolta presso enti non inseriti nella LEEF dà diritto al riconoscimento:
In ogni caso saranno riconosciuti fino a un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento. Per il triennio 2020/2023 il numero complessivo di crediti riconoscibili non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale.
I relatori e/o docenti e/o formatori che prendono parte ad eventi accreditati ECM hanno diritto al riconoscimento di 1 credito ogni mezz'ora di lezione e, quindi, di 2 crediti ogni ora di lezione. Spetta al provider organizzatore dell'evento accreditato comunicare ad Agenas/Co.Ge.A.P.S. i nominativi dei partecipanti all'evento in qualità di discenti e dei relatori e/o docenti e/o formatori. Sarà cura del Co.Ge.A.P.S rendere visibili i crediti ECM nell'anagrafica del professionista, nel rispetto dei criteri sopra descritti. È opportuno ricordare che per “docenza” non si intende l'insegnamento universitario istituzionale, che di per sé non dà diritto a crediti ECM. Infatti anche i professori universitari, come ogni altro medico, sono tenuti ad acquisire i crediti ECM.
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I corsi FAD del nostro catalogo sono accreditati dal provider ECM 2506 Sanità In-Formazione.
L'ottenimento dei crediti è subordinato al completamento dei corsi e al superamento del test finale.
*Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Delibera Age.na.s. del 27/09/18