Iscrizioni a master, corsi di aggiornamento e di formazione; viaggi e soggiorni per partecipare a convegni e conferenze per tenersi costantemente aggiornati e ottenere i crediti richiesti dalla normativa. Stare al passo con le ultime ricerche e novità scientifiche, per quanto fondamentale per poter esercitare al meglio la professione e non finire nella blacklist, era diventato una spesa abbastanza esosa per camici bianchi e professionisti in generale. Per venire incontro ai loro bisogni, Governo e Parlamento hanno quindi previsto la possibilità di dedurre interamente dalle tasse i costi sostenuti per la formazione.
E’ quanto previsto infatti dal Ddl n. 223-B sul lavoro autonomo, che ha ottenuto lo scorso 10 maggio il via libera al Senato, con 158 voti favorevoli, 9 contrari e 45 astenuti. Il testo, che riguarda non solo medici ma tutti i professionisti che lavorano in autonomo, prevede quindi la deducibilità intera delle spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale e della partecipazione a convegni e congressi, incluse le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di 10mila euro. Questo tetto scende a 5mila euro se si richiede la deduzione di spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale organizzati da centri per l’impiego con l’obiettivo di ottenere un posto di lavoro effettivamente già disponibile.
Si tratta quindi di un ulteriore incentivo offerto alla classe medica perché non smetta di studiare e aggiornarsi una volta finita l’università. E non è necessario sottolineare quanto, soprattutto per i medici, l’aggiornamento e l’educazione continua siano estremamente importanti per diagnosticare e curare nel migliore dei modi i propri pazienti.
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*Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Delibera Age.na.s. del 27/09/18