L’obbligo formativo ECM rivolto agli operatori sanitari in Italia è una fase fondamentale dell’aggiornamento professionale dei camici bianchi e - in quanto obbligo - rappresenta un "preciso dovere di ogni professionista ed è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento". Così ne parla il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, in una nota diffusa di recente ai Presidenti degli Ordini Provinciali e dei CAO.
Nello specifico, è l’art. 16-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. a disporre che la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
Ma quali sono gli obiettivi pratici che si pone l’obbligo ECM? Gli obiettivi formativi sono stati suddivisi in tre tipologie: Obiettivi tecnico professionali, obiettivi formativi di processo e obiettivi formativi di sistema.
I primi sono finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali del settore specifico di attività. Gli obiettivi formativi di processo sono invece finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Si rivolgono a professionisti ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione. Infine, gli obiettivi formativi di sistema hanno come obiettivo quello di sviluppare le competenze e le conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione dei sistemi sanitari. Questo tipo di obiettivo formativo si rivolge a tutti i professionisti, avendo caratteristiche interprofessionali.
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L'ottenimento dei crediti è subordinato al completamento dei corsi e al superamento del test finale.
*Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Delibera Age.na.s. del 27/09/18