Nel corso di una recente riunione, la Commissione nazionale per la formazione continua ha ribadito che, nel pieno rispetto di quanto è stato previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio dello scorso anno, nell’organizzazione dei singoli eventi formativi i contenuti proposti dai Provider devono sempre essere coerenti con la professione sanitaria destinataria degli stessi e modulati sulla base delle diverse competenze in caso di professioni trasversali.
In sostanza, dunque, la Commissione ha specificato che non tutti i corsi possono essere destinati a tutti i vari tipi di professione sanitaria, ma le informazioni veicolate dai materiali didattici che compongono una determinata offerta formativa devono effettivamente servire al professionista che sta seguendo, o che ha intenzione di seguire, quel determinato corso. La Commissione nazionale per la formazione continua ha voluto fare questa precisazione in modo da spingere i Provider a garantire un collegamento diretto dell’attività formativa ECM con la professione esercitata.
La Commissione ha inoltre ricordato come sia compito del Provider chiarire al professionista sanitario che l’attestato di partecipazione ECM non costituisce titolo abilitante per l’esercizio delle attività trattate. Insomma, non basta seguire un corso sui problemi (e relative cure) dell’occhio umano per potersi dire oculista…
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L'ottenimento dei crediti è subordinato al completamento dei corsi e al superamento del test finale.
*Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Delibera Age.na.s. del 27/09/18